9. Vacanze
La Lavoratrice ha diritto a 25 giorni di vacanza. In caso di entrata o uscita durante un anno civile, il diritto alle vacanze è concesso pro rata temporis.
10. Periodo di prova
Il periodo di prova è di 3 mesi. Durante tale periodo ciascuna Parte può disdire il rapporto di lavoro con un preavviso di 7 giorni. La disdetta deve essere comunicata per iscritto. L’e-mail è equiparata alla forma scritta.
Se la Lavoratrice è impedita di lavorare per malattia, infortunio o per l’adempimento di un obbligo legale non assunto volontariamente, il periodo di prova è prolungato di conseguenza.
11. Cessazione
Dopo il periodo di prova, ciascuna Parte può disdire il rapporto di lavoro per qualsiasi data, rispettando i termini di preavviso indicati di seguito. La disdetta deve essere comunicata per iscritto. L’e-mail è equiparata alla forma scritta.
Si applicano i seguenti termini di preavviso contrattuali:
2 mesi nel primo anno di servizio
3 mesi dal secondo anno di servizio
Alla cessazione del rapporto di lavoro, ciascuna Parte restituisce all’altra tutto ciò che ha ricevuto da essa o da terzi per suo conto. In particolare, la Lavoratrice consegna alla Datrice di lavoro tutti gli strumenti di lavoro, i materiali, i documenti, i dati elettronici e le registrazioni di ogni tipo connessi alla propria attività.
12. Obbligo di diligenza e fedeltà
La Lavoratrice deve comportarsi lealmente nei confronti della Datrice di lavoro, salvaguardarne gli interessi ed eseguire con cura i compiti affidatile. Durante la durata del contratto non può svolgere attività retribuite per terzi nella misura in cui violi il proprio obbligo di fedeltà, in particolare facendo concorrenza alla Datrice di lavoro.
La Lavoratrice si astiene da qualsiasi atto che possa danneggiare la reputazione della Datrice di lavoro. Esegue gli ordini dei superiori e ne rispetta le istruzioni. Informa immediatamente la Datrice di lavoro di eventuali difficoltà o carenze. Adempie inoltre i propri obblighi di diligenza verso eventuali collaboratori a lei subordinati e ne tutela i diritti della personalità. Si astiene da qualsiasi atto di concorrenza sleale nei confronti di terzi.
Una violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza può comportare una disdetta immediata.